SPORT BONUS 2019 65%

Sport bonus 2019

La possibilità di accedere allo sport bonus 2019 si articola su due finestre annuali: la prima era stata aperta dal 4 giugno al 4 luglio 2019. Mentre la seconda è aperta tra il 15 ottobre e il 14 novembre.

Il credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a favore di impianti sportivi è riconosciuto nelle modalità che seguono:

  • nel limite del 20% del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali;
  • nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ai titolari di reddito d’impresa.

La legge di Bilancio, oltre a allargare la possibilità di accedere al credito a due nuove categorie, ha esteso anche i limiti per i titolari di reddito di impresa rispetto al 2018.

Il credito non è cumulabile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Inoltre perché i contribuenti possano usufruire del bonus, devono effettuare le erogazioni liberali seguendo una delle modalità di pagamento ammesse:

  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, carte di credito e prepagate;
  • assegni bancari circolari.

Sport bonus 2019: le istruzioni per richiedere il credito d’imposta

L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce le istruzioni utili da seguire per richiedere, in questa prima finestra temporale, l’accesso al credito di imposta per le erogazioni liberali finalizzate alla costruzione, manutenzione e restauro di impianti sportivi.

I contribuenti devono compilare il modulo di richiesta per fruire dello sport bonus 2019, diverso in base alla categoria di appartenenza:

  • modulo persone fisiche;
  • modulo enti non commerciali;
  • modulo imprese.

Una volta compilato, è necessario inviare il documento esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it entro il 14 Novembre 2019, indicando nell’oggetto della mail: “Sport Bonus 2° finestra 2019”.

Con l’invio della comunicazione da parte dei contribuenti si attiva la procedura per il riconoscimento del credito di imposta che coinvolge anche i beneficiari delle donazioni:

  • l’Ufficio per lo sport invia alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco;
  • viene pubblicato l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che possono effettuare l’erogazione liberale in denaro;
  • i soggetti indicati nell’elenco possono effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;
  • i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione e dichiarano, con apposito modulo, di averla ricevuta.

Il cerchio si chiude quando l’Ufficio per lo sport pubblica l’elenco dei soggetti che possono beneficiare del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.

 

Ufficio per lo sport – Vademecum della procedura (agg. al 15 ottobre201…

 

DPCM 30 aprile 2019 – Sport Bonus