Regolamento Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche

Regolamento Addetti
alle Manifestazioni
Motociclistiche
FMI

Art. 1 – Scopi e finalità

1. Il Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana istituisce e riconosce la figura
degli “Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche”, allo scopo di garantire il corretto svolgimento
delle manifestazioni motociclistiche disputate sul territorio nazionale.
2. Gli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche operano esclusivamente sotto la vigilanza del GDG
– Gruppo Direttori di Gara, cui è demandata la formazione, la gestione e l’organizzazione degli
Addetti in occasione delle manifestazioni motociclistiche nelle quali prenderanno servizio.
3. Gli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche assumono poi una specifica denominazione e qualifica
a seconda della specialità della manifestazione nella quale sono chiamati a prestare servizio.
Gli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche si distinguono infatti in:
a)Addetti al Percorso
– se prestano servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche di
Velocità – Motocross – Quad/Sidecar – Supermoto – Moto d’epoca – come di seguito specificato
all’art. 2 del presente Regolamento.
b)Addetti alle Zone
– se prestano servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche della
specialità Trial, come di seguito specificato all’art. 3 del presente Regolamento.
c)Personale Addetto al Percorso ed alle Prove Speciali
– se prestano servizio in occasione di
manifestazioni motociclistiche della specialità Enduro, Speedway e Flat Track come di seguito
specificato all’art. 4 e 5 del presente Regolamento.
4. Il GDG istituisce per ciascuna delle precedenti classificazioni l’Elenco Addetti alle manifestazioni
della Federazione Motociclistica Italiana.
5. L’Elenco Addetti alle Manifestazioni riunisce tutti i tesserati che risultano abilitati, a seguito del
superamento di apposito Corso di formazione, a prestare i rispettivi servizi in occasione delle
manifestazioni motociclistiche federali, nelle modalità stabilite dal presente Regolamento.
6. Per essere iscritto nell’Elenco Addetti alle Manifestazioni, nelle specifiche qualifiche, occorre:
a) essere tesserati con un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI
b) essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.12.2 dello Statuto Federale
c) aver frequentato lo specifico corso
7. L’Elenco degli Addetti alle manifestazioni, redatto a cura della Segreteria degli Ufficiali di Gara,
è suddiviso per ambiti territoriali, qualifiche e specializzazioni ed è pubblicato ufficialmente sul
sito istituzionale della Federazione – www.federmoto.it.

Approvato con deliberazione n. 441 del Consiglio Federale n.16 del 16 dicembre 2022.
Pubblicazione sul sito federale: 20/12/2022.
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REGOLAMENTO ADDETTI ALLE MANIFESTAZIONI
Art. 2 – Addetti alle manifestazioni motociclistiche – Addetti al Percorso – (AP)

1. Gli Addetti che prestano servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche delle specialità
Velocità – Motocross – Quad/Sidecar – Supermoto – Moto d’epoca rientrano nella qualifica di
Addetti al Percorso.
2. Gli Addetti al Percorso:
– devono avere un’età minima di 18 anni
– devono essere tesserati con un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI
– vengono designati nello svolgimento delle rispettive funzioni direttamente dal Moto Club
organizzatore
– vengono disposti dal Direttore di Gara lungo il percorso di una manifestazione sportiva, nelle
specialità indicate al comma precedente
– sono responsabili della zona di percorso assegnata da parte del DdG
– sono alle dirette dipendenze organizzative del DdG, dal quale ricevono tutte le disposizioni
in merito alla gestione degli specifici compiti
– hanno a disposizione bandiere, cartelli previsti dalle norme sportive di specialità ed ogni
ulteriore strumento adatto alla segnalazione, che devono utilizzare osservando
scrupolosamente le norme comportamentali e regolamentari
– hanno l’obbligo di segnalare per iscritto al DDG eventuali comportamenti o azioni contrarie
al regolamento di gara che si dovessero verificare nel tratto di percorso assegnato.
3. Il Consiglio Direttivo del GDG organizza per gli Addetti al Percorso i corsi formativi; il superamento
dei quali è propedeutico all’iscrizione nell’apposita sezione dell’Elenco degli Addetti alle
Manifestazioni Motociclistiche, riconosciuto ufficialmente per ciascuna stagione sportiva.
4. A seguito della frequentazione dello specifico corso, la segreteria degli Ufficiali di Gara rilascerà
una specifica tessera all’ Addetto al Percorso.
La tessera deve contenere:
– le generalità dell’Addetto al Percorso
– la suddivisione della specialità in Velocità o Fuoristrada
– il numero di iscrizione
– la foto
5. La tessera degli Addetti al Percorso deve essere esibita per il suo riconoscimento in tutte le
manifestazioni in cui lo stesso è chiamato a prestare servizio. 6. L’attribuzione della qualifica di Addetto al Percorso è valida 4 anni a condizione che venga
rinnovato annualmente il tesseramento con un Moto Club.
7. È prevista ogni quattro anni una sessione di aggiornamento obbligatoria per il rinnovo della
attribuzione di Addetto al Percorso ed per il conseguente inserimento nell’apposita sezione dell’
Elenco Addetti alle manifestazioni.
8. I compiti, il ruolo e le funzioni degli Addetti al Percorso, per quanto non espressamente previsto
dal presente Regolamento, sono disciplinati ed integrati nei rispettivi Regolamenti sportivi di
specialità, approvati annualmente dal Consiglio Federale e nei Manuali Operativi di specialità
sportiva redatti dal Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali Esecutivi.

Art. 3 – Addetti alle manifestazioni motociclistiche – Addetti alla Zona Trial – (AZT)

1. Gli Addetti alla Zona Trial prestano servizio esclusivamente in occasione di manifestazioni
motociclistiche della specialità Trial.
2. Gli Addetti alla Zona Trial:
– devono avere un’età minima di 18 anni
– devono essere tesserati con un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI
– vengono designati nello svolgimento delle rispettive funzioni direttamente dal M.C. organizzatore
– vengono disposti dal Direttore di Gara nella zona di pertinenza secondo quanto previsto dal
Regolamento sportivo Trial, annualmente approvato dal Consiglio Federale
– sono responsabili della zona di percorso assegnata da parte del DdG
– sono alle dirette dipendenze organizzative del DdG, dal quale ricevono tutte le disposizioni
in merito alla gestione degli specifici compiti
– collaborano con il DdG nella attribuzione delle penalità nella zona assegnatagli dal DdG,
secondo le norme specificatamente previste dal Regolamento Trial
– hanno l’obbligo di segnalare per iscritto al DDG eventuali comportamenti o azioni contrarie
al regolamento di gara che si dovessero verificare nel tratto di zona assegnata.
3. Il Consiglio Direttivo del GDG organizza per gli Addetti alla Zona Trial i corsi formativi; il
superamento dei quali è propedeutico all’iscrizione nell’apposita sezione dell’Elenco degli Addetti
alle Manifestazioni Motociclistiche, riconosciuto ufficialmente per ciascuna stagione sportiva.
4. A seguito della frequentazione dello specifico corso, la segreteria del GDG rilascia una specifica
tessera all’ Addetto alla Zona Trial.

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La tessera deve contenere:
– le generalità dell’Addetto alla Zona Trial
– l’indicazione della specialità di riferimento: Trial
– il numero di iscrizione
– la foto
5. La tessera degli Addetti alla Zona Trial deve essere esibita per il suo riconoscimento in tutte le
manifestazioni in cui lo stesso è chiamato a prestare servizio.
6. L’attribuzione della qualifica di Addetto alla Zona Trial è valida 4 anni a condizione che venga
rinnovato annualmente il tesseramento con un Moto Club.
7. È prevista ogni quattro anni una sessione di aggiornamento obbligatoria per il rinnovo della
attribuzione di Addetto alla Zona Trial ed inserimento nell’Elenco Addetti alle manifestazioni.
8. I compiti, il ruolo e le funzioni degli Addetti alla Zona Trial, per quanto non espressamente previsto
dal presente Regolamento, sono disciplinati ed integrati nel rispettivo Regolamento sportivo di
specialità – Trial -, approvato annualmente dal Consiglio Federale e nel Manuale Operativo di
specialità sportiva redatto dal Consiglio Direttivo del Gruppo Direttori di Gara.

Art. 4 – Addetti alle manifestazioni motociclistiche
Personale addetto al Percorso ed alle prove speciali (PAP – PS)

1. Il Personale addetto al Percorso ed alle Prove Speciali presta servizio in occasione di
manifestazioni motociclistiche della specialità Enduro.
2. Il Personale addetto al percorso ed alle Prove Speciali di distingue in: Responsabile di Percorso
ed Incaricati di Percorso e in Responsabile di Prova Speciale ed Incaricati di Prova Speciale
3. Il Responsabile di Percorso ed il Responsabile di Prova Speciale:
– devono avere un’età minima di 18 anni
– devono essere tesserati con un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI
– vengono designati nello svolgimento delle rispettive funzioni direttamente dal Moto Club
organizzatore
– vengono disposti dal Direttore di Gara nella zona di percorso di pertinenza secondo quanto
previsto dal Regolamento di specialità enduro,
– sono responsabili della zona di percorso loro assegnata da parte del DdG
– sono alle dirette dipendenze organizzative del DdG, dal quale ricevono tutte le disposizioni
in merito alla gestione degli specifici compiti
– hanno a disposizione bandiere e cartelli previsti dalle norme sportive di specialità – enduro
– da utilizzare scrupolosamente secondo quanto prescritto dalle norme comportamentali e
regolamentari.
– hanno l’obbligo di segnalare per iscritto al DDG eventuali comportamenti o azioni contrarie
al regolamento di gara che si dovessero verificare nel tratto di percorso assegnato.
4. Gli Incaricati di Percorso gli Incaricati di Prova Speciale devono avere un’età minima di 18 anni.
5. I compiti, il ruolo e le funzioni del Personale addetto al percorso ed alle Prove Speciali, per quanto
non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono disciplinati ed integrati nel rispettivo
Regolamento sportivo di specialità – Enduro, approvato annualmente dal Consiglio Federale e nel
Manuale Operativo di specialità sportiva redatto dal Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali Esecutivi.

Art.5 – Addetti alle manifestazioni motociclistiche
Personale addetto al Percorso (PAP)

1. Il Personale addetto al Percorso presta servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche
della specialità Speedway e Flat Track.
2. Il Personale addetto al Percorso di distingue in: Preallineatore e Personale Addetto alle Curve, a
seconda del rispettivo posizionamento in occasione delle manifestazioni di Speedway e Flat Track.
3. Il Preallineatore ed Personale Addetto alle Curve:
– devono avere un’età minima di 18 anni
– devono essere tesserati con un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI
– vengono individuati, nello svolgimento delle rispettive funzioni, direttamente dal Moto Club
organizzatore
– sono responsabili delle istruzioni ricevute dall’ Arbitro o Direttore di Gara come previsto dal
Regolamento di Specialità.
4. I compiti, il ruolo e le funzioni del PAP, impegnato in occasione delle manifestazioni di Speedway
e Flat Track, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono disciplinati
ed integrati nel rispettivo Regolamento sportivo di specialità, approvato annualmente dal
Consiglio Federale e nel Manuale Operativo di specialità sportiva redatto dal Consiglio Direttivo
del Gruppo Direttori di Gara. REGOLAMENTO ADDETTI ALLE MANIFESTAZIONI

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Art. 6 – Revoca dell’attribuzione Addetti al Percorso/Addetti Zona Trial

1. La revoca dell’attribuzione di Addetti al Percorso e di Addetti alla Zona Trial avviene:
a) per dimissioni da parte dell’interessato
b) per la perdita dei requisiti che hanno determinato l’iscrizione
c) per aver subito provvedimenti disciplinari con irrogazione di sanzione inibitoria superiore
ad un anno
d) per il superamento del 75° anno di età con proroga al 31 dicembre dell’anno di compimento.

Art. 7 – Designazioni degli Addetti alla Manifestazione

1. L’ Organizzatore di una manifestazione motociclistica deve individuare gli Addetti alla
Manifestazione preposti a prestare servizio in occasione della stessa.
2. L’Organizzatore della manifestazione ne sostiene i relativi costi.
3. L’impossibilità a svolgere un servizio, dopo accettazione dello stesso, deve essere motivata da
un grave impedimento e segnalata all’ Organizzatore della manifestazione con la massima
tempestività e comunque prima che la manifestazione abbia inizio. Il Moto Club Organizzatore
provvederà alla relativa sostituzione.

Art. 8 – Formazione – Aggiornamento ed Organizzazione dei Corsi

1. Rientra tra i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo del Gruppo Direttori di Gara, l’organizzazione
dei corsi per la formazione e l’individuazione degli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche.
2. Per l’inquadramento e la qualifica degli Addetti alla Manifestazione – di cui all’art. 1 comma 3 lettere
a) e b), il Consiglio Direttivo del GDG organizza corsi di formazione, indice riunioni di aggiornamento
ed invia strumenti e materiale formativo anche al di fuori delle riunioni di aggiornamento.
3. Il Consiglio Direttivo del GDG organizza anche corsi di aggiornamento finalizzati alla diffusione ed alla
illustrazione delle modifiche regolamentari nonché alla qualificazione degli Addetti alla Manifestazione.
4. I corsi atti a sostenere la formazione per accedere all’ammissione alle specifiche qualifiche degli
Addetti alle Manifestazioni, le sessioni di aggiornamento periodico necessarie a mantenere le
qualifiche attribuite e i costi di partecipazione ai corsi vengono indetti con apposita circolare del
Consiglio Direttivo del GDG. 5. I requisiti necessari per iscriversi ai corsi per gli Addetti alle Manifestazioni di cui all’art. 1 comma
3 lettere a) e b) sono:
a) età minima 18 anni, compiuti antecedentemente all’inizio del corso;
b) età massima 71 anni;
c) tessera FMI Member in corso di validità;
d) certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica;
e) non avere in corso provvedimenti disciplinari da parte della FMI.

Art. 8 – Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 comma 7 lettera u) dello Statuto Federale, la validità del
presente Regolamento è subordinata alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio
Federale, alla quale seguirà la pubblicazione del medesimo nell’apposita sezione dedicata
presente sul sito istituzionale.
2. Il Settore Tecnico Sportivo – Area Sportiva – ed il Consiglio Direttivo del GDG si riservano di proporre
al Consiglio Federale l’eventuale approvazione di ulteriori modifiche e/o integrazioni al presente
Regolamento anche durante lo svolgimento della stagione sportiva in corso, provvedendo, nella
ipotesi di intervenuta ratifica, alla relativa pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale.
3. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi circa l’applicazione di norme contenute nel
presente Regolamento, ciascun interessato potrà inviare a mezzo mail apposita comunicazione
scritta all’attenzione del Settore Tecnico Sportivo – Area Sportiva – o del Consiglio Direttivo del
GDG che preciseranno il significato delle disposizioni interpretative di cui al presente
Regolamento, provvedendo, all’esito, alla pubblicazione sul sito istituzionale.
4. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento, si rimanda alle norme dello Statuto
della FMI, del Codice Etico ed a tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale,
e specificatamente al Regolamento di Giustizia, al Regolamento Organico Federale, al Regolamento
Manifestazioni Motociclistiche, alla Circolare Sportiva ed alla Circolare FMI e, in special modo, alle
singole norme di specialità sportiva annualmente approvate dal Consiglio Federale.
5. Il Codice Etico FMI, definendo il complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti federali
si devono attenere per il perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi,
costituisce primaria garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione
essendo posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti i portatori di interesse. REGOLAMENTO ADDETTI ALLE MANIFESTAZIONI